UIL Scuola · Provincia di Brindisi

Tutela assicurativa nella scuola: cosa cambia per docenti, ATA e studenti nell’a.s. 2026/2027

Con la Legge 30 luglio 2025, n. 109, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, e con le indicazioni fornite dall’INAIL con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2026, la tutela assicurativa per il personale scolastico e per gli studenti è diventata strutturale.

Dal 2025/2026, infatti, la tutela assicurativa è stata stabilmente estesa alle attività di insegnamento e apprendimento, superando il carattere sperimentale che aveva contraddistinto le precedenti disposizioni.

La disciplina continua ad applicarsi anche nell’anno scolastico 2026/2027 e rappresenta un ampliamento significativo delle garanzie riconosciute al personale della scuola e agli studenti.

Si tratta di una novità di particolare rilievo, considerata la complessità del lavoro scolastico e la molteplicità delle attività che quotidianamente vengono svolte dentro e fuori gli istituti.

IN SINTESI
La tutela INAIL per le attività di insegnamento e apprendimento è diventata strutturale dall’anno scolastico 2025/2026. Per il personale delle scuole statali continua ad applicarsi la gestione per conto dello Stato, con le specificità previste per questo regime.

La novità centrale: la tutela delle attività di insegnamento e apprendimento

La principale innovazione riguarda l’estensione stabile dell’ambito della tutela assicurativa.

La disciplina è stata inizialmente introdotta in via sperimentale dall’art. 18, comma 4-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

Successivamente, l’art. 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2025, n. 109, ha modificato l’art. 18, comma 4-bis, del D.L. n. 48/2023, rendendo strutturale, a decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026, l’estensione della tutela assicurativa per le attività di insegnamento e apprendimento.

Rientrano nella tutela, secondo le condizioni previste dalla normativa:

  • le attività di insegnamento e apprendimento;
  • le attività didattiche e laboratoriali;
  • le attività motorie e sportive;
  • le attività organizzate e autorizzate dalla scuola;
  • le visite guidate e le uscite didattiche;
  • i viaggi di istruzione;
  • le attività svolte all’esterno della scuola per finalità lavorative;
  • le missioni e gli spostamenti connessi allo svolgimento dell’attività di servizio.

LEGGI LA CIRCOLARE INAIL N. 1/2026

Chi è assicurato

Per le istituzioni scolastiche statali, la tutela opera attraverso la gestione per conto dello Stato.

La circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026 precisa che la gestione per conto dello Stato si applica al personale delle scuole e degli istituti di istruzione statali di qualsiasi ordine e grado con rapporto di lavoro subordinato e agli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa.

Sono interessati, in particolare:

  • personale docente;
  • personale educativo;
  • personale ATA;
  • personale a tempo indeterminato;
  • personale a tempo determinato;
  • studenti e alunni delle istituzioni scolastiche interessate dalla disciplina.

Il riferimento alla gestione per conto dello Stato trova fondamento, per le amministrazioni statali, negli artt. 127 e 190 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e nelle successive disposizioni che hanno disciplinato tale particolare forma di gestione.

Per le scuole statali la copertura non comporta il pagamento di un premio INAIL direttamente da parte del singolo lavoratore.

Quali attività sono coperte

La tutela non è più limitata alle sole attività caratterizzate da un particolare rischio tecnico o laboratoriale.

Per il personale scolastico la copertura può riguardare gli infortuni verificatisi nell’ambito delle attività lavorative, comprese quelle svolte:

  • a scuola, durante le attività didattiche e lavorative;
  • nei laboratori, durante le esercitazioni e le attività tecnico-pratiche;
  • in palestra e negli spazi destinati alle attività motorie;
  • durante attività organizzate e autorizzate all’esterno della scuola;
  • durante visite guidate e viaggi di istruzione;
  • durante missioni e altri spostamenti connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Per gli studenti sono comprese, alle condizioni previste dalla normativa, le attività organizzate e autorizzate dall’istituzione scolastica, comprese le attività didattiche, laboratoriali, motorie e sportive, le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione.

Infortunio in itinere: un chiarimento importante

Per il personale scolastico, la tutela comprende anche l’infortunio in itinere, cioè l’infortunio che si verifica durante il normale percorso di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, alle condizioni previste dalla disciplina generale.

Il riferimento normativo principale è l’art. 2, comma 3, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

La tutela riguarda inoltre gli spostamenti connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa, quando ricorrono i requisiti previsti dalla normativa.

Occorre invece distinguere la posizione degli studenti.

Per gli studenti, la circolare INAIL n. 1/2026 chiarisce che la tutela degli infortuni in itinere è stata estesa agli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, a decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2023/2024, anche per il tragitto tra abitazione o altro domicilio e luogo di svolgimento del percorso formativo.

La precisazione deriva dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 7 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198.

Gestione per conto dello Stato: cosa significa

Per le scuole statali la tutela viene assicurata attraverso la particolare modalità della gestione per conto dello Stato.

Questo aspetto è importante perché non bisogna confondere la tutela assicurativa del personale della scuola statale con il regime ordinario INAIL applicato alla generalità dei lavoratori.

La circolare INAIL n. 1/2026 richiama espressamente gli artt. 127 e 190 del D.P.R. n. 1124/1965, nonché il D.M. 10 ottobre 1985, che disciplina la copertura assicurativa dei dipendenti dello Stato mediante la gestione per conto dello Stato.

Per i dipendenti soggetti alla gestione per conto dello Stato, le prestazioni assicurative sono quelle previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.

ATTENZIONE
Il personale delle scuole statali in gestione per conto dello Stato non deve quindi confondere la propria disciplina con quella del regime ordinario INAIL. In particolare, non si applica l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta prevista dal regime ordinario.

Prestazioni INAIL: quadro riepilogativo

Situazione Prestazione Contenuto Riferimento normativo
Infortunio con necessità di cure Cure mediche e chirurgiche, accertamenti clinici e protesi Prestazioni sanitarie finalizzate alla cura, alla guarigione e al recupero delle conseguenze dell’infortunio. Art. 66, nn. 5 e 6, D.P.R. 1124/1965
Postumi permanenti dal 6% al 15% Indennizzo del danno biologico in capitale Somma una tantum determinata sulla base della menomazione dell’integrità psicofisica e delle tabelle previste dalla disciplina INAIL. Art. 13, comma 2, lett. a), D.Lgs. 38/2000
Postumi permanenti dal 16% Rendita per menomazione Rendita collegata al grado di menomazione dell’integrità psicofisica e, nei casi previsti, alle conseguenze patrimoniali. Art. 13, comma 2, lett. b), D.Lgs. 38/2000
Inabilità gravissima Assegno per assistenza personale continuativa Prestazione aggiuntiva riconosciuta nei casi previsti dalla normativa, in presenza delle condizioni richieste. Art. 66, n. 3, e art. 76, D.P.R. 1124/1965
Infortunio mortale Rendita ai superstiti e altre prestazioni Prestazioni riconosciute ai superstiti secondo i requisiti e le condizioni previste dalla legge. Art. 66, n. 4, e artt. 85 e ss., D.P.R. 1124/1965
Esiti invalidanti Interventi di reinserimento lavorativo Interventi per l’adattamento del posto di lavoro e il reinserimento lavorativo nei casi e alle condizioni previste. Art. 11, D.Lgs. 38/2000; art. 1, comma 166, L. 190/2014

Nota importante: la tabella riepiloga le principali prestazioni previste dalla disciplina INAIL. Per il personale delle scuole statali deve essere sempre considerato il particolare regime della gestione per conto dello Stato.

La tutela assicurativa aggiuntiva per gli iscritti UIL Scuola

La tutela INAIL prevista dalla legge non esclude la possibilità di beneficiare di ulteriori forme di protezione assicurativa.

Per gli iscritti alla UIL Scuola sono previste inoltre garanzie assicurative integrative gratuite, secondo le condizioni della convenzione nazionale riservata agli iscritti.

Si tratta di una copertura distinta e aggiuntiva rispetto alla tutela pubblica garantita dall’INAIL.

Le garanzie, i massimali, le franchigie, le esclusioni e le modalità di denuncia del sinistro sono quelli stabiliti dalle condizioni della convenzione.

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Assicurazioni scolastiche aggiuntive: attenzione prima di pagare

All’inizio dell’anno scolastico le istituzioni scolastiche possono proporre alle famiglie e, in determinati casi, al personale, l’adesione a polizze assicurative aggiuntive.

Prima di aderire è opportuno verificare con attenzione che cosa venga effettivamente coperto dalla polizza.

In particolare, è consigliabile controllare:

  • quali eventi sono assicurati;
  • quali soggetti risultano effettivamente coperti;
  • i massimali di indennizzo;
  • le franchigie;
  • le esclusioni;
  • le modalità per presentare la denuncia;
  • i termini entro i quali deve essere presentata la denuncia;
  • l’eventuale presenza di garanzie già assicurate attraverso altre coperture.

La presenza della tutela INAIL non significa automaticamente che ogni polizza aggiuntiva sia inutile.

Una polizza privata può infatti prevedere garanzie ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal sistema pubblico.

Il punto è quindi verificare concretamente quale valore aggiunto offra la copertura proposta, prima di effettuare il pagamento.

Cosa fare in caso di infortunio

In caso di infortunio avvenuto durante un’attività lavorativa o scolastica è fondamentale informare tempestivamente la scuola e seguire le procedure previste.

È opportuno:

  1. comunicare immediatamente l’infortunio al dirigente scolastico o alla scuola;
  2. rivolgersi, quando necessario, a una struttura sanitaria;
  3. conservare referti, certificazioni e documentazione sanitaria;
  4. verificare che la scuola provveda agli adempimenti di propria competenza;
  5. conservare tutta la documentazione relativa all’evento e alle eventuali conseguenze.

La tempestività nella comunicazione è importante per consentire alla scuola di effettuare correttamente gli adempimenti previsti.

In caso di dubbi sulla tutela spettante, sulla procedura da seguire o sulle eventuali garanzie assicurative aggiuntive, il personale può rivolgersi alla propria struttura UIL Scuola Brindisi.

Un sistema di tutela più ampio e stabile

L’estensione strutturale della tutela assicurativa rappresenta un cambiamento significativo per il sistema scolastico.

Dal 2025/2026, infatti, le attività di insegnamento e apprendimento sono stabilmente comprese nell’ambito della tutela assicurativa e la disciplina continua ad applicarsi anche nell’anno scolastico 2026/2027.

È un passo importante verso un sistema di protezione più ampio e coerente con la realtà del lavoro scolastico.

Ma conoscere una tutela non significa soltanto sapere che esiste: significa sapere quando opera, quali prestazioni garantisce e quali procedure devono essere seguite.

La UIL Scuola Brindisi continuerà a garantire informazione e assistenza al personale scolastico, affinché lavoratrici e lavoratori possano conoscere pienamente i propri diritti e utilizzare correttamente gli strumenti di tutela disponibili.

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